A tutti è venuta la tentazione di raccogliere castagne, andando per boschi d’autunno. Occorre però ricordare che i castagneti, in molti casi, non sono pubblici, ma appartengono ai castanicoltori. Proprio come un campo di grano o un vigneto sono frutto del lavoro di chi li coltiva.
Un po’ di storia…
La proprietà privata dei castagneti era particolarmente importante quando questa specie era centrale per l’alimentazione ed il sostentamento delle popolazioni. Nel 1235, Federico II di Svevia emanò un decreto che regolava la proprietà dei castagneti in Sicilia. Anche in tempi più recenti, lo Stato ha riconosciuto che le piante sono “beni immobili” e quindi ha proceduto a normare l’utilizzo dei castagneti, per esempio attraverso l’articolo art. 821 del Codice Civile che dice “I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce, salvo che la loro proprietà sia attribuita ad altri” e i castagni rientrano nella definizione dell’Art. 832 del Codice Civile secondo il quale “Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, dentro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico”. Inoltre, la selva castanile (Castagneto da frutto) è un paesaggio agroforestale riconosciuto anche dal Catasto Italiano e dalla L.R. n. 5 del 20 luglio 2007 art. 31.
Cosa dice la normativa italiana?
La normativa forestale italiana disciplina la gestione delle selve castanili al fine di tutelare la produzione di castagne e la biodiversità. In particolare, la legge n. 281 del 1962 prevede che: “I castagneti da frutto sono sottoposti a vincolo di coltura specializzata. Il proprietario è tenuto a mantenere il castagneto in efficienza produttiva e a curarne la ricostituzione.”
La legge n. 352 del 1992, inoltre, prevede che: “Le selve castanili sono considerate di interesse pubblico per la loro funzione produttiva, protettiva e paesaggistica. La loro gestione è disciplinata dai piani di assestamento forestale.”
In base a queste normative, i proprietari di selve castanili sono tenuti a mantenere le selve in efficienza produttiva; curarne la ricostituzione e gestirle secondo i piani di assestamento forestale.
Oltre alla normativa nazionale, esistono anche normative regionali che disciplinano la gestione delle selve castanili. Per esempio, in Lombardia, il Regolamento Regionale 9 gennaio 2010, n°1, o la legge regionale Art. 27 comma 13 – L.R. 09 aprile 1994 n°13 che dice “è vietata senza il consenso del proprietario la raccolta libera delle castagne, provenienti da castagneti da frutto regolarmente coltivati ed inutilizzati”.
Ma quindi si possono raccogliere le castagne o no?
Se vogliamo raccogliere castagne, dobbiamo assicurarci di avere il permesso del proprietario del castagneto. Esistono anche castagneti non privati, dove la raccolta è libera, purché si rispetti l’ambiente, evitando di rovinare gli alberi e di raccogliere più castagne del necessario.
Si raccomanda quindi di prestare sempre molta attenzione ad eventuali cartelli e ad informarvi sulla possibilità di raccogliere o meno le castagne.
Per approfondire…
Per approfondire la tematica “proprietà delle castagne e dei boschi”, vi suggeriamo la lettura di questo interessante articolo a cura del Consorzio castanicoltori: https://www.consorziocastanicoltori.it/2021/10/06/di-chi-sono-le-castagne-e-i-boschi/